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Christina Rehberg
Assistenza scientifica

Diritti e doveri

La proprietà forestale comporta diritti e obblighi, che sono disciplinati in modo diverso nel mondo. Esistono differenze persino a livello cantonale. Sulla base della Legge forestale nazionale e della relativa Ordinanza sulle foreste, ogni Cantone dispone di una propria legge forestale cantonale e di una relativa ordinanza.

Queste disciplinano diversi aspetti della gestione e della cura del bosco, della sua conservazione e numerose altre questioni. Da queste disposizioni derivano, in ultima analisi, la maggior parte dei diritti e degli obblighi dei proprietari forestali. Un altro riferimento fondamentale è il Codice civile svizzero (CC), che definisce la proprietà e disciplina al contempo, specificamente per il bosco, il diritto di accesso pubblico.

I proprietari forestali svizzeri gestiscono il bosco in modo sostenibile e nel rispetto di rigorose disposizioni di legge. In questo modo è possibile soddisfare a lungo termine le molteplici esigenze della società.

 

Esiste un obbligo di gestione del bosco?

Il diritto federale svizzero non prevede un obbligo generale di gestione del bosco.

Secondo l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’articolo 20 della Legge forestale (LFo, RS 921.0) disciplina i principali principi di gestione volti a garantire la conservazione delle funzioni del bosco. Da tale disposizione non è tuttavia possibile desumere né un obbligo generale di gestione né specifici obblighi di messa in sicurezza.

«WALD und HOLZ»
Quando può essere ritenuto responsabile il proprietario di un bosco di protezione? (Articolo di «WALD und HOLZ», 2013, in tedesco)

 

L’economia forestale svizzera vive di sovvenzioni?

No. In media, in Svizzera i contributi pubblici rappresentano soltanto una piccola parte del risultato d’esercizio delle aziende forestali. Tuttavia, oggi le altre prestazioni del bosco non possono più essere finanziate unicamente attraverso la vendita del legname. Circa la metà delle aziende forestali svizzere registra risultati negativi. I contributi della Confederazione e dei Cantoni sono quindi importanti per finanziare le molteplici prestazioni che la società si aspetta dal bosco.

In rapporto alla superficie forestale e rispetto ad altri settori, ad esempio l’agricoltura, nell’economia forestale confluiscono relativamente pochi fondi pubblici. Questi contributi non vengono inoltre concessi in modo forfettario, ma sono vincolati a criteri di qualità chiaramente definiti nell’ambito di accordi programmatici tra Confederazione, Cantoni e proprietari forestali. 9 persone su 10 in Svizzera ritengono giustificati questi contributi destinati al bosco. Negli ultimi anni questa percentuale è persino aumentata.

Gran parte dei fondi è destinata alla gestione dei boschi di protezione. Senza questi contributi, non sarebbe possibile garantire la cura del bosco nei terreni spesso ripidi e difficilmente accessibili. Nel peggiore dei casi, il bosco potrebbe non essere più in grado di svolgere la propria funzione protettiva e sarebbe necessario realizzare costose opere di protezione, che potrebbero costare fino a dieci volte di più rispetto alla cura dei boschi di protezione. Ulteriori contributi vengono concessi, tra l’altro, per il rimboschimento dopo gravi danni al bosco o per interventi di cura non in grado di coprire i propri costi, ad esempio nei boschi giovani. A questi si aggiungono contributi per misure a favore della biodiversità , come le riserve forestali naturali o la valorizzazione dei margini boschivi.

Il bosco offre alla società molto più del solo legno. Garantire queste molteplici prestazioni ha quindi un valore e comporta dei costi.

Diritto di libero accesso

La maggior parte dei diritti e degli obblighi dei proprietari forestali svizzeri deriva dalla legislazione forestale federale e dalle rispettive leggi forestali cantonali, nonché dalle relative ordinanze. Il Codice civile svizzero sancisce inoltre il diritto di libero accesso al bosco per tutti.

I diritti legati alla proprietà forestale in Svizzera sono definiti e in parte limitati da diverse disposizioni di legge, ad esempio dal divieto di dissodamento o dall’obbligo di martellata. Inoltre, il diritto di libero accesso al bosco, ampiamente riconosciuto in Svizzera, impone ai proprietari forestali di mettere i propri terreni a disposizione della popolazione per determinati utilizzi.

In Svizzera vige il diritto di libero accesso al suolo forestale. Questo diritto, disciplinato dal Codice civile svizzero, comprende anche la libera raccolta di prodotti del bosco nelle «quantità ammesse dall’uso locale» e per scopi non commerciali.

Questo diritto non consente tuttavia di circolare nel bosco con veicoli né di percorrerlo a cavallo. Per i veicoli a motore vige un divieto generale di circolazione nel bosco. In molti Cantoni, chi si sposta in bicicletta o a cavallo può utilizzare, in linea di principio, soltanto le strade forestali consolidate.

Il diritto di libero accesso non significa inoltre che il proprietario forestale debba automaticamente soddisfare tutte le richieste della popolazione. Le prestazioni specifiche vengono fornite volontariamente e il proprietario può anche richiedere un compenso.

Articolo 699 CC

1 L’accesso ai boschi e ai pascoli altrui e l’appropriazione di bacche selvatiche, funghi e simili sono consentiti a ognuno, secondo l’uso locale, riservati i divieti che l’autorità competente può emanare, limitatamente a determinati fondi, nell’interesse delle colture.

2 Il diritto cantonale può emanare disposizioni più precise circa l’accesso ai fondi altrui per l’esercizio della caccia e della pesca.

Questioni di responsabilità

Più persone frequentano il bosco, maggiore diventa l’importanza delle questioni relative alla responsabilità in caso di incidenti. Particolare attenzione va alla cosiddetta «responsabilità del proprietario di un’opera», che può entrare in gioco nel caso di strade forestali, capanne forestali e altre infrastrutture presenti nel bosco.

In linea di principio vale tuttavia la regola secondo cui la persona danneggiata, ad esempio chi frequenta il bosco, deve sopportare personalmente il danno subito («casum sentit dominus»).

Il proprietario forestale non è tenuto a gestire il proprio bosco. In particolare, non ha l’obbligo di proteggere la popolazione dai pericoli naturali del bosco, come la caduta di un albero (art. 20 LFo).

Questo principio prevede tuttavia alcune eccezioni. In particolare, nel bosco possono entrare in considerazione le seguenti forme di responsabilità:

  • Responsabilità del proprietario di un fondo (art. 679 CC)

    Secondo la responsabilità del proprietario di un fondo, il proprietario risponde dei pericoli e dei danni derivanti dal proprio fondo. Il pericolo o il danno devono essere stati causati da un’azione che comporta un eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà; non è tuttavia necessario che vi sia una colpa. Il semplice mantenimento di una situazione del fondo determinata dalla natura non costituisce motivo di responsabilità.

  • Responsabilità per colpa (art. 41 segg. CO)

    La responsabilità per colpa entra in gioco quando una persona causa illecitamente un danno a un’altra persona, intenzionalmente o per negligenza. Oltre all’esistenza di un danno, la responsabilità presuppone un nesso causale tra il comportamento di una persona e il danno verificatosi.

    Per il proprietario forestale si pone la questione di fino a che punto possa essere ritenuto responsabile per l’omissione di determinate misure. Una colpa può essere invocata soltanto quando sussisteva un obbligo di agire che non è stato rispettato. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando i pericoli creati dal proprietario forestale erano facilmente riconoscibili e può essere dimostrato che il suo comportamento ha chiaramente causato il danno verificatosi.

  • Responsabilità del datore di lavoro (art. 55 CO)

    La responsabilità del datore di lavoro riguarda i danni causati nell’ambito dell’attività svolta dal personale forestale dipendente. Per non essere ritenuto responsabile, il proprietario forestale deve poter dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza nella selezione, nell’istruzione e nella sorveglianza del personale. La formazione e l’equipaggiamento del personale devono essere sempre aggiornati.

Raccomandazioni per i proprietari forestali

Ai proprietari forestali e ai gestori forestali si raccomanda di effettuare, nella misura ragionevolmente esigibile, i controlli e gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle opere presenti sul proprio terreno forestale e nelle loro immediate vicinanze, documentandoli per iscritto. Il tipo, l’intensità e la frequenza dei controlli dipendono dalla destinazione d’uso, dall’ubicazione e dall’importanza dell’opera, nonché dai costi e dal tempo necessari per effettuarli. Occorre inoltre tenere conto delle diverse esigenze di sicurezza, ad esempio nel caso di un parco giochi nel bosco, nonché dell’età e dello stato di salute degli alberi.

Di norma sono sufficienti controlli visivi effettuati da terra. Non sono richieste misure tecnicamente complesse o sproporzionate. In linea di principio, prima di autorizzare la realizzazione di un’opera nel proprio bosco, il proprietario forestale dovrebbe valutare attentamente se intende effettivamente consentirla.

È sempre possibile stabilire contrattualmente che i responsabili dell’opera si facciano carico della manutenzione o del finanziamento dei necessari controlli periodici e dei lavori di manutenzione, ad esempio nel caso della realizzazione di un’area per il fuoco. In questo modo il proprietario forestale può ridurre i propri obblighi in materia di sicurezza.

Se i proprietari o i gestori forestali scoprono una costruzione abusiva, per tutelarsi si raccomanda loro di segnalarla per iscritto all’autorità edilizia competente e, se necessario, di apporre cartelli di avvertimento. Se del caso, è possibile delimitare o interdire l’accesso a tali costruzioni; le misure adottate non devono tuttavia creare ulteriori rischi, ad esempio di caduta, per chi frequenta il bosco. Durante i lavori di raccolta del legname si raccomanda, in linea di principio, di chiudere i sentieri e le strade interessati e di predisporre adeguati cartelli di avvertimento.

Queste raccomandazioni sono tratte dalla scheda informativa dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)«Responsabilità nell’ambito delle attività di svago e del tempo libero nel bosco (2021)».

Diritti e obblighi relativi ai sentieri escursionistici nel bosco

L’escursionismo è l’attività sportiva più popolare in Svizzera. Ogni anno circa 4 milioni di escursionisti utilizzano la rete di sentieri escursionistici, lunga 65 000 km. Di questi, circa 20 000 km si trovano nel bosco. Ciò solleva regolarmente interrogativi tra i proprietari forestali in merito ai loro diritti e obblighi.

Qui trovate una raccolta di risposte alle domande più frequenti sui sentieri escursionistici segnalati nel bosco.

Diritti e obblighi relativi alla mountain bike nel bosco

Negli ultimi decenni la mountain bike si è affermata come una popolare attività sportiva praticata da un vasto pubblico. Diversi gruppi d’interesse utilizzano e richiedono offerte differenti che, soprattutto nell’Altopiano, si trovano spesso nel bosco. Per sostenere i proprietari forestali nella tutela dei propri interessi, BoscoSvizzero ha elaborato una scheda informativa. Oltre a consigli pratici, il documento offre una panoramica delle questioni di responsabilità relative alle infrastrutture per mountain bike e raccomandazioni su come trasferire, mediante un accordo, la responsabilità quale proprietario dell’opera a un ente responsabile.

Qui trovate la scheda informativa per i proprietari forestali sulla mountain bike nel bosco.

Qui trovate la pubblicazione dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) e di SvizzeraMobile «Responsabilità incidenti su infrastrutture per mountain bike».

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